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Nondimeno, da quell’incontro la S.V  trasmetteva (all.1) una lettera (prot.29744-CTZ del 31 marzo 2016) al direttore di Favignana richiamando sul punto consolidata Giurisprudenza( v.ex pluris Cass.Civ. sez.lav. n° 1464 del 2/2/2012) è cioè che “ in caso di indebito pagamento da parte del datore di lavoro l’obbligo di restituzione del dipendente riguarda le sole somme da quest’ultimo ”percepite” , ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera professionale dello stesso, non potendo il datore di lavoro pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e assistenziali allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.”(!?)

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