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QUINDI A SCANSO DI EQUIVOCI E/O ALTRO La sentenza sopra citata, a seguito del ricorso promosso e vinto dalla UIL FP Polizia Penitenziaria (che alleghiamo), ha semplicemente precisato che la deroga unilaterale della predisposizione di turni di lavoro di durata eccedente le sei ore giornaliere in contrasto con l'art.8 comma 4 dell'ANQ, deve ritenersi illegittima e costituisce plateale violazione della disciplina contrattuale collettiva applicabile ai rapporti di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria.Diverso è il caso in cui nelle contrattazione decentrate gli accordi sottoscritti hanno previsto delle turnazioni oltre le sei ore giornaliere.(N.B come accaduto in tutta la Sicilia) In sintesi, qualora le turnazioni si prolungano oltre le 6 ore con REGOLARE ACCORDO SINDACALE la sentenza di cui sopra non è comparabile.Infine, gli accordi decentrati (P.I.L) che prevedono turnazioni oltre le sei ore sono validi ed efficaci fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie.(compreso ovviamente l'orario di lavoro)LA UIL FP POLIZIA PENITENZIARIA C'E OGNI GIORNO, OGNI MESE, OGNI ANNO

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 SENTENZA CORTE APPELLO L'AQUILA SEZIONE LAVORO N 163 2025 PROMOSSO E VINTO DALLA UIL FP POLIZIA PENITENZIARIA.pdf[ ]108 kB
 sentenza Corte Appello L'Aquila.pdf[ ]185 kB