Per facilitarle la risoluzione, le alleghiamo la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività sindacale, che risponde appositamente ad un quesito del DAP concernente la materia.(all.1), a mente della quale recita:...”...qualora si voglia rispettare il criterio usuale di rappresentatività, lo stesso deve essere ricavato al D.M (all.2) di individuazione e non quello calcolato al 31 dicembre di ogni anno, atteso che la rappresentatività posseduta al momento dell'individuazione ha rilevanza non solo ai fini dell'ammissione alle trattative nazionali riguardanti il contratto di lavoro, ma anche le altre questioni afferenti alla contrattazione, avendo valenza per tutto il triennio, sino all'emanazione di un nuovo D.M...”.