Tale chiarimento a nostro parere, già contrastava la circolare n.144536/4.s del 5.11.97, laddove quest'ultima precisava che:” il tempo impiegato per la consumazione del pasto rientra nel periodo temporale del turno di servizio giornaliero, in quanto la particolare natura e l'organizzazione dei servizi, richiedono la costante disponibilità del pronto impiego del personale anche se impiegato in compiti amministrativi contabili e patrimoniali”. Nel frattempo, l'art. 29 comma 1 lett. B paragrafo 2 del già citato D. Lg.vo e 172/2019 ha previsto che alla legge 15 dicembre 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:...”...al comma 3 , le parole “non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi al servizio d'istituto”, sono sostituite dalle seguenti:...”possano essere impiegati in attività amministrative di supporto connesse al servizi di istituto”. Praticamente, dal 27 dicembre 2019 non esistono più' nella Polizia Penitenziaria, i compiti non istituzionali.